Invita l’avvocato a “trovare polli da spennare”: impossibile parlare di diffamazione

Cancellata definitivamente l’accusa mossa ad una donna, finita nei guai per alcuni scritti pubblicati on line a commento di un ‘post’

Invita l’avvocato a “trovare polli da spennare”: impossibile parlare di diffamazione

Nessuna diffamazione anche se si dileggia l’avvocato invitandolo a “trovare polli da spennare”, cioè clienti più propensi ad aprire i cordoni della borsa per sostenere iniziative giudiziarie opinabili.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (sentenza numero 35416 del 29 ottobre 2025 della Cassazione), i quali hanno cancellato definitivamente l’accusa mossa ad una donna, finita nei guai per alcuni scritti pubblicati on line a commento di un ‘post’ e rivolti contro un’avvocata.
Scenario dell’episodio che dà il ‘la’ alla querelle giudiziaria è, come sempre più sovente accade, la piazza virtuale di ‘Facebook’. Per essere precisi, sul noto ‘social network’ il contesto è la pagina personale di un candidato sindaco. Meglio ancora, a seguito di un ‘post’ condiviso on line, scatta una diatriba tra due persone che quel ‘post’ hanno deciso di commentare: da un lato, una donna, di origini straniere, e, dall’altro, un’altra donna, avvocata di professione. La prima si rivolge in malo modo alla seconda: “… ti conosco benissimo, sei quella che prenoti le cose poi non ti presenti … sei una gran frequentatrice di festini”, scrive, per poi aggiungere “… ti consiglio di trovare altri polli da spennare cercando di abusare della tua professione …”.
A fronte di tali elementi, per i giudici di merito non ci sono dubbi: la donna di origini straniere va ritenuta colpevole del reato di diffamazione. Per quanto concerne la pena, essa viene fissata in 600 euro di multa.
Col ricorso in Cassazione il legale che difende la donna sotto processo prova a ridimensionare l’episodio, parlando di mero confronto ‘social’ e soprattutto osservando che il diverbio tra le due donne è avvenuto a commento di un ‘post’ e con uno scambio quasi immediato tra di loro. Per tale ragione, secondo il legale, si deve ritenere integrata la depenalizzata fattispecie di ingiuria e non quella di diffamazione, che ricorre quando non vi è contestualità tra la comunicazione dell’offesa e il suo recepimento da parte del destinatario.
A sostegno di questa visione, poi, il legale richiama anche il principio secondo cui, quando non vi è immediatezza tra l’offesa e il suo recepimento e l’offeso resti estraneo alla comunicazione tra più persone senza poter confutare le frasi diffamatorie, allora risulta integrato il reato di diffamazione, mentre quando vi sono immediatezza e contezza è integrata l’ingiuria. Peraltro, è integrata la fattispecie di ingiuria e non quella di diffamazione ove vi sia la presenza on line della vittima e ove vi sia la possibilità per essa di ricevere, quasi nell’immediatezza, l’asserito contenuto offensivo.
Prima di esaminare la vicenda, i magistrati di Cassazione ribadiscono la necessità, sempre, di valutare caso per caso la natura offensiva delle espressioni che si assumono lesive dell’altrui reputazione e la reale portata lesiva delle frasi di contenuto asseritamente diffamatorio.
Ragionando in questa ottica, per i giudici di terzo grado l’episodio verificatosi on line non è catalogabile come diffamazione.
Per quanto concerne le frasi con cui l’avvocata viene accusata di “prenotare le cose e non presentarsi” nonché di “essere una gran frequentatrice di festini”, esse sono di carattere sostanzialmente inoffensivo, secondo i giudici di Cassazione. Ciò è evidente, sempre secondo i magistrati, per il riferimento alla “frequentazione di festini”, espressione che, nella sua genericità, non può certo ritenersi evocativa di situazioni equivoche o finanche sconvenienti. Ma altrettanto è a dirsi per il richiamo alla prenotazione di non meglio indicate prestazioni e al fatto che la persona offesa non si presentasse per la loro somministrazione, riferimento che rappresenta un comportamento certamente non positivo, ma senza integrare, attesa la sua estrema vaghezza, alcun effettivo vulnus della reputazione della destinataria del riferimento in parola.
Per quanto concerne, poi, l’invito rivolto dalla donna straniera all’avvocata, cioè a “trovare altri polli da spennare cercando di abusare della professione”, tale riferimento è stato letto in Appello nei termini di un’accusa di esercitare abitualmente la professione forense in maniera scorretta, utilizzando il proprio ruolo per lucrare indebiti vantaggi di natura economica. Ma tale ricostruzione del significato da attribuire alla frase incriminata appare senz’altro arbitraria, ribattono i giudici di Cassazione, innanzitutto perché non emerge affatto, dal piano contenuto delle espressioni utilizzate, il riferimento ad una sorta di diuturna strumentalizzazione del ruolo professionale da parte della persona offesa, che non viene accusata, quantomeno attraverso le espressioni indicate, di essere solita di avvalersi delle proprie competenze tecniche per avvantaggiarsi indebitamente, sul piano economico, ai danni dei propri clienti o di terzi soggetti. Al contrario, il tenore delle frasi contestate rimanda alla specifica situazione che vi aveva dato causa, riferibile esclusivamente al rapporto tra la donna sotto processo e la destinataria delle frasi.
Entrando ancor più nel dettaglio, poi, i magistrati precisano che l’espressione utilizzata, pur non particolarmente felice, è certamente interpretabile nel senso di un invito, ancorché ruvidamente espresso, ad astenersi dal coltivare iniziative giudiziarie volte procurare vantaggi di natura economica che la donna sotto processo evidentemente riteneva indebiti, tanto da rifiutare categoricamente di potervi soggiacere, invitando la persona offesa a rivolgersi, eventualmente, non a lei quanto ad altre persone non determinate, indicate con la cruda espressione di “polli da spennare”).
Per i giudici, quindi, tale espressione non configura alcuna lesione della reputazione della persona offesa, suonando semplicemente come una diffida, rivolta dalla donna straniera all’avvocata, a non vedersi rivolgere accuse o iniziative giudiziarie del tutto prive di fondamento.
Tirando le somme, i commenti pubblicati on line dalla donna sotto processo non possono ritenersi di natura diffamatoria, chiosano i magistrati di Cassazione.

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