Penale per lâinadempimento del contratto: ad essa non si può fare riferimento per quantificare lâindennitĂ di occupazione
La penale per lâinadempimento e lâindennitĂ di occupazione sono istituti che svolgono due funzioni diverse: la prima predetermina il danno da risoluzione del contratto preliminare; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri
La penale per lâinadempimento e lâindennitĂ di occupazione sono istituti che svolgono due funzioni diverse: la prima predetermina il danno da risoluzione del contratto preliminare, il quale comprende lâinteresse negativo, ossia il danno da tempo e occasioni perdute, nonchĂŠ le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri. Pertanto, la penale stabilita dalle parti per lâinadempimento del promissario acquirente non può costituire criterio di quantificazione dellâindennitĂ di occupazione dellâimmobile che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare per lâinadempimento del promittente venditore, si sia palesato detenuto senza titolo dal promissario acquirente.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 24398 del 2 settembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra una societĂ e due privati in merito alla compravendita di un immobile.
Per meglio inquadrare la questione, però, è necessario tenere presente che la societĂ si era obbligata, con contratto preliminare di compravendita, ad acquistare un immobile dai promittenti venditori, i quali, a loro volta, si erano obbligati a risolvere per mutuo consenso la donazione con cui lâuomo aveva trasferito alla moglie lâimmobile. In sostanza, la risoluzione della donazione costituiva condizione essenziale della vendita. In sede di stipulazione del definitivo, però, erano emersi contrasti tra i promittenti venditori e lâuomo aveva dichiarato di non volere stipulare lâatto di risoluzione per mutuo consenso della donazione.
Alla fine, pur essendo stata posticipata la stipulazione dellâatto di risoluzione della donazione, il contratto non è stato stipulato.
A fronte del mancato verificarsi della condizione essenziale della risoluzione della donazione, per i giudici di Cassazione è evidente lâerrore compiuto in Appello, in relazione alla quantificazione del corrispettivo dovuto dalla societĂ per il godimento del bene nel periodo in cui è stato nella sua disponibilitĂ , avendo fatto riferimento alla somma di 5mila euro mensili, somma prevista a titolo di penale.
In sostanza, il giudice dâappello ha riconosciuto che, nel caso specifico, non si tratta di applicazione di una penale, ma appunto di riconoscimento del corrispettivo per lâuso e il godimento del bene promesso in vendita, ma ha ritenuto che tale importo costituisca comunque una quantificazione pattizia e concordata tra le parti del valore dâuso dellâimmobile, seppure in riferimento ad una finalitĂ del tutto differente, che ben può costituire criterio di base per la liquidazione equitativa del corrispettivo dovuto quale equivalente pecuniario dellâuso e del godimento.
Tale ragionamento non è corretto, secondo i giudici di Cassazione, i quali osservano che la penale era prevista dalla scrittura privata integrativa del contratto preliminare. Nello specifico, si prevedeva la stipulazione del contratto entro una determinata data e si sanciva che il contratto, in ipotesi di inadempimento della promissaria acquirente, si sarebbe risolto ipso iure e che, nel momento in cui la promittente venditrice avesse dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, la promissaria acquirente avrebbe dovuto rilasciare lâimmobile da essa detenuto e che, ove vi fosse stato ritardo nel rilascio, a titolo di penale la promissaria acquirente si obbligava a versare a controparte la somma di 5mila euro sino allâeffettivo rilascio. La penale era pertanto prevista per lâipotesi di inadempimento della promissaria acquirente e nel caso in cui questâultima non avesse tempestivamente rilasciato lâimmobile. Nella situazione in esame, invece, si è avuta la risoluzione del contratto a causa dellâinadempimento non della promissaria acquirente ma della promittente venditrice, e lâindennitĂ per lâuso dellâimmobile attiene non al mancato tempestivo rilascio dellâimmobile, ma alla detenzione dellâimmobile concessa dalla promittente venditrice in relazione alla conclusione del contratto preliminare venuto meno a causa dellâinadempimento della medesima.
Tirando le somme, lâammontare previsto in relazione alla penale, prevista nella scrittura privata integrativa, non può valere quale criterio di determinazione dellâindennitĂ in questione, anche se le parti hanno dichiarato che il canone locativo sarebbe pari allâimporto convenuto per la penale, essendo una dichiarazione espressamente formulata avuto riguardo allâinteresse della parte promittente venditrice, parte promittente venditrice che si è rivelata inadempiente. Peraltro, va considerato che lâaccordo, che si occupa dellâinadempimento della parte promittente venditrice, prevede sĂŹ la risoluzione del contratto ipso iure e il rilascio tempestivo dellâimmobile da parte della promissaria acquirente, ma non dispone alcuna penale al riguardo. Dâaltro canto, la penale per lâinadempimento e lâindennitĂ di occupazione sono istituti che svolgono due funzioni diverse: la prima predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende lâinteresse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonchĂŠ le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri.